giovedì 9 settembre 2010

Che cosa possiamo fare per difenderci dall'abbandono dei rifiuti per le strade?

L’articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) vieta "l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo", e "l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee". Chi non rispetti la norma è punito "con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 euro", nel caso di rifiuti pericolosi e ingombranti; da 25 a 155 euro, negli altri casi (articolo 255).

L’articolo 256, invece, punisce la discarica abusiva vera e propria, ovvero "l’attività di raccolta, trasporto, recupero , smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti" senza autorizzazione. Si tratta, in questo caso, di un reato penale, punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, nel caso di rifiuti pericolosi; con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, negli altri casi. La differenza tra il semplice abbandono di rifiuti e la discarica abusiva sta, secondo la prevalente giurisprudenza, nel fatto che il primo è assolutamente occasionale, il secondo ripetuto e abituale.

Inoltre, il colpevole dell’abbandono di rifiuti "è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi". Lo stesso obbligo ricade sul proprietario o conduttore dell’area. Il sindaco "dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere" (192). Se il colpevole "non ottempera all’ordinanza, è punito con l’arresto fino a un anno" (art. 255). In questo caso, oppure se il responsabile non viene individuato, il sindaco ordina la rimozione e il ripristino dei luoghi, a spese del Comune. Salvo, successivamente, recuperare dai colpevoli le somme spese, dai colpevoli della violazione.

Se vediamo qualcuno che abbandona rifiuti, possiamo denunciarlo alle forze dell’ordine. Prendiamo il numero di targa del suo mezzo di trasporto e, se possibile, scattiamo delle foto. Andiamo alla caserma dei carabinieri o al commissariato di polizia più vicini e raccontiamo quello che abbiamo visto. La denuncia può anche essere presentata in forma anonima, ovvero senza firmare il verbale.

Se, invece, ci imbattiamo in un deposito di rifiuti o in una vera e propria discarica abusiva, facciamo una segnalazione (con raccomandata con avviso di ricevimento) alla Procura della Repubblica, al sindaco e, se i rifiuti si trovano all'esterno del centro abitato, anche alla Provincia, se possibile allegando alcune fotografie.
Da questo momento, il sindaco (o il presidente della Provincia) è tenuto a provvedere entro 30 giorni. O almeno, entro lo stesso termine, a rispondere alla nostra segnalazione, per esporre le ragioni del ritardo. Se non lo fa, è colpevole del reato di omissione di atti d’ufficio (art. 328 del codice penale), punibile con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Quindi, possiamo mandare un esposto alla Procura della Repubblica competente, nei confronti del sindaco (o del presidente della Provincia) inadempiente. La Procura è obbligata ad avviare l'azione penale.

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