L’articolo 256, invece, punisce la discarica abusiva vera e propria, ovvero "l’attività di raccolta, trasporto, recupero , smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti" senza autorizzazione. Si tratta, in questo caso, di un reato penale, punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, nel caso di rifiuti pericolosi; con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, negli altri casi.

Inoltre, il colpevole dell’abbandono di rifiuti "è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi". Lo stesso obbligo ricade sul proprietario o conduttore dell’area. Il sindaco "dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere" (192). Se il colpevole "non ottempera all’ordinanza, è punito con l’arresto fino a un anno" (art. 255). In questo caso, oppure se il responsabile non viene individuato, il sindaco ordina la rimozione e il ripristino dei luoghi, a spese del Comune. Salvo, successivamente, recuperare dai colpevoli le somme spese, dai colpevoli della violazione.
Se vediamo qualcuno che abbandona rifiuti, possiamo denunciarlo alle forze dell’ordine. Prendiamo il numero di targa del suo mezzo di trasporto e, se possibile, scattiamo delle foto. Andiamo alla caserma dei carabinieri o al commissariato di polizia più vicini e raccontiamo quello che abbiamo visto. La denuncia può anche essere presentata in forma anonima, ovvero senza firmare il verbale.
Se, invece, ci imbattiamo in un deposito di rifiuti o in una vera e propria discarica abusiva, facciamo una segnalazione (con raccomandata con avviso di ricevimento) alla Procura della Repubblica, al sindaco e, se i rifiuti si trovano all'esterno del centro abitato, anche alla Provincia, se possibile allegando alcune fotografie.

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